Indietro                 REGOLAMENTO UE 2016-679/4 Art.43/99

Articolo 43 – Organismi di certificazione

  1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l’autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certifi­ cazione siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;

b) dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo  e del Consiglio (1)  conformemente alla norma  EN-ISO/IEC  17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.

  1. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato  in modo  convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;

b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all’articolo 42,  paragrafo 5,  e approvati dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63;

c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;

d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

e) hanno dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interesse.

(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

  1. L’accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base ai criteri approvati dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56  o dal comitato, ai sensi dell’ar­ ticolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento (CE)  n. 765/2008  nonché le norme  tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione.
  1. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest’ultima, fatta salva la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento. L’accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l’organismo di certificazione soddisfi i requisiti.
  1. L’organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all’autorità di controllo  competente  i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.
  1. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 5, sono resi pubblici dall’autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.
  1. Fatto salvo il capo VIII, l’autorità di controllo competente o l’organismo nazionale di accreditamento revoca l’accre­ ditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per l’accredi­ tamento non  sono, o non  sono  più, rispettate o se le misure adottate da un  organismo di certificazione violano il presente regolamento.
  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui all’articolo 42, paragrafo 1.
  1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certifi­ cazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere tali meccanismi di certifi­ cazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

CAPO  V – Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 44 – Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un  paese terzo  o  un’organizzazione  internazionale, compresi  trasferimenti successivi di  dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Articolo 45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

  1. Il trasferimento di dati  personali verso un  paese terzo  o  un’organizzazione  internazionale  è  ammesso  se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’orga­ nizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.
  1. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani  e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l’attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall’organizzazione interna­ zionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un’organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multila­ terali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

  1. La Commissione, previa valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione,  può  decidere, mediante atti  di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organiz­ zazione internazionale garantiscono un  livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato  secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
  1. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
  1. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
  1. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.
  1. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione interna­ zionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
  1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione  europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.
  1. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata confor­ memente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Articolo 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

  1. In mancanza di una decisione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può  trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
  1. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un’autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;

b) le norme vincolanti d’impresa in conformità dell’articolo 47;

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2;

d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2;

e) un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40,unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o

f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento  o  del responsabile del trattamento  nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

  1. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale; o

b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli intereressati.

  1. L’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
  1. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate  dalla Commissione in  base all’articolo 26,  paragrafo 4,  della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 47 – Norme vincolanti d’impresa

  1. L’autorità di controllo  competente  approva  le norme  vincolanti d’impresa  in  conformità  del meccanismo  di coerenza di cui all’articolo 63, a condizione che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, compresi i loro dipendenti;

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo

  1. Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;

b) i trasferimenti o  il complesso di  trasferimenti di  dati, in  particolare le categorie di  dati  personali, il tipo  di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) l’applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d’impresa;

e) i  diritti  dell’interessato in  relazione al  trattamento  e  i  mezzi  per  esercitarli, compresi  il diritto  di  non  essere sottoposto  a decisioni basate unicamente sul trattamento  automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’ar­ ticolo 22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa;

f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per  qualunque violazione delle norme  vincolanti d’impresa commesse da  un  membro interessato non stabilito nell’Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto  o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in  base alle quali sono  fornite  all’interessato le informazioni  sulle norme  vincolanti d’impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 35  o  di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del gruppo impren­ ditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) le procedure di reclamo;

j) i meccanismi all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d’im Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell’in­ teressato. I risultati di  tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona  o  entità  di  cui alla lettera h) e all’organo  amministrativo  dell’impresa controllante  del  gruppo  imprenditoriale  o  del  gruppo  di  imprese  che svolgono  un’attività  economica  comune  e  dovrebbero  essere disponibili  su  richiesta  all’autorità  di  controllo competente;

k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;

l) il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m) i meccanismi per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d’impresa; e

n) l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

  1. La Commissione può specificare il  formato  e  le  procedure  per  lo  scambio  di  informazioni  tra  titolari  del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 48 – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione

Le sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un  titolare del trattamento  o di un  responsabile del trattamento  possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 49 – Deroghe in specifiche situazioni

  1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali  verso  un  paese terzo  o  un’organizzazione  internazionale  soltanto  se  si  verifica una  delle seguenti condizioni:

a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo  essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;

b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato;

d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità  fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell’articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d’impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non  è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l’autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l’interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

  1. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.
  1. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri.
  1. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
  1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per  importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.
  1. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Articolo 50 – Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per  facilitare l’applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in  particolare mediante  notificazione, deferimento dei  reclami, assistenza alle indagini e  scambio  di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

CAPO  VI – Autorità di controllo indipendenti

Sezione 1 – Indipendenza

Articolo 51 – Autorità di controllo

  1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’appli­ cazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (l’«autorità di controllo»).
  1. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
  1. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che rappresenta  tali autorità  nel comitato  e stabilisce il meccanismo in  base al quale le altre autorità  si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
  1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 52 – Indipendenza

  1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
  1. Nell’adempimento dei rispettivi compiti e nell’esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o  i membri di ogni autorità  di controllo  non  subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
  1. Il membro o  i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta  la durata del mandato  non  possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.
  1. Ogni Stato  membro  provvede affinché ogni  autorità  di  controllo  sia dotata  delle risorse umane,  tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
  1. Ogni Stato membro  provvede affinché ogni  autorità  di  controllo  selezioni e  disponga di  proprio  personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità di controllo interessata.
  1. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l’indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

Articolo 53 – Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

  1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

— dal rispettivo parlamento;

— dal rispettivo governo;

— dal rispettivo capo di Stato; oppure

— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

  1. Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
  1. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
  1. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 54 – Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo

  1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
  1. a) l’istituzione di ogni autorità di controllo;
  1. b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
  1. c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
  1. d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24  maggio 2016,  alcune delle quali possono  avere una  durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
  1. e) l’eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
  1. f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
  1. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.

Sezione 2 – Competenza, compiti e poteri

Articolo 55 – Competenza

  1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
  1. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di controllo dello Stato membro  interessato. In tal caso, non  si applica l’articolo 56.
  1. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 56 – Competenza dell’autorità di controllo capofila

  1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento  o responsabile del trattamento,  secondo la procedura di cui all’articolo 60.
  1. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
  1. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza indugio l’autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata.
  1. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60. L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3.
  1. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
  1. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 57 – Compiti

  1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

a) sorveglia e assicura l’applicazione del presente regolamento;

b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattament Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;

c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;

d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento  riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;

e) su  richiesta, fornisce informazioni  all’interessato in  merito  all’esercizio dei propri  diritti  derivanti dal  presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’ar­ ticolo 80, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo;

g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del presente regolamento;

h) svolge indagini sull’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica;

i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;

j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’ar­ticolo 35, paragrafo 4;

l) offre consulenza sui trattamenti di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

m) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell’articolo 40, paragrafo 5;

n) incoraggia l’istituzione di meccanismi di  certificazione della protezione  dei dati  nonché  di  sigilli e  marchi  di protezione dei dati a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell’articolo 42, paragrafo 5;

o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;

p) definisce e pubblica i criteri per l’accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell’articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43;

q) effettua l’accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell’articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43;

r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3;

s) approva le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47;

t) contribuisce alle attività del comitato;

u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell’articolo 58, paragrafo 2; e

v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali;

  1. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
  1. Ogni autorità di controllo  svolge i propri  compiti senza spese né  per  l’interessato né, ove applicabile, per  il responsabile della protezione dei dati.
  1. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l’autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all’autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Articolo 58 – Poteri

  1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
  1. a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti;
  1. b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
  1. c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;
  1. d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
  1. e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti; e
  1. f) ottenere accesso a tutti  i locali del titolare del trattamento  e del responsabile del trattamento,  compresi tutti  gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale degli Stati membri;
  1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o  al responsabile del trattamento  ove i trattamenti  abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento  di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere  una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

j) ordinare la sospensione dei f lussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all’articolo 36;

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

c) autorizzare il trattamento di cui all’articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5;

e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell’articolo 43;

f) rilasciare certificazioni  e approvare i criteri di certificazione conformemente all’articolo 42, paragrafo 5;

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46,  paragrafo 2, lettera d);

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) approvare le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.

  1. L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.
  1. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un’azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.
  1. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L’esercizio di tali poteri non pregiudica l’operatività effettiva del capo VII.

Articolo 59 – Relazioni di attività

Ogni autorità di controllo elabora una  relazione annuale sulla propria  attività, in cui può  figurare un  elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell’articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

CAPO  VII – Cooperazione e coerenza

Sezione 1 – Cooperazione

Articolo 60 – Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

  1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell’impegno per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.
  1. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62, in particolare per  lo  svolgimento di  indagini o  il controllo  dell’attuazione di  una  misura  riguardante un  titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
  1. L’autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
  1. Se una delle altre autorità  di  controllo  interessate solleva un’obiezione  pertinente  e  motivata  al  progetto  di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all’obiezione pertinente e motivata o ritenga l’obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
  1. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.
  1. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.
  1. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o  responsabile del trattamento,  a seconda dei casi, e informa le altre autorità  di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L’autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
  1. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
  1. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento  o del responsabile del trattamento  sul territorio  del suo  Stato membro  e ne  informa  il reclamante, mentre  l’autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l’archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.
  1. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o  responsabile del trattamento  adotta  le misure necessarie per  garantire la conformità  alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione. Il titolare del trattamento  o  responsabile del trattamento  notifica le misure adottate  per  conformarsi alla decisione all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.
  1. Qualora, in  circostanze  eccezionali, un’autorità  di  controllo  interessata  abbia  motivo  di  ritenere  che  urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66.
  1. L’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Articolo 61 – Assistenza reciproca

  1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.
  1. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un’indagine.
  1. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
  1. L’autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:
  1. a) non sia competente per trattare l’oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o
  1. b) l’accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetta l’autorità di controllo che riceve la richiesta.
  1. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità di controllo  richiedente dell’esito o,  a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L’autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta.
  1. Di norma, le autorità  di controllo richieste forniscono con  mezzi elettronici, usando un  modulo  standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.
  1. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.
  1. Qualora l’autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di un’altra autorità di controllo, l’autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d’urgenza da parte del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.
  1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l’assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 62 – Operazioni congiunte delle autorità di controllo

  1. Se del caso, le autorità di controllo  conducono  operazioni  congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.
  1. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte.  L’autorità  di  controllo  che  è  competente  conformemente  all’articolo  56,  paragrafo  1,  o all’articolo 56 paragrafo 4, invita l’autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all’operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.
  1. Un’autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l’autorizzazione dell’autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d’indagine, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro  dell’autorità di controllo  ospite lo permette, di esercitare i loro  poteri d’indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri d’indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell’autorità di controllo ospitata sono  soggetti al diritto dello Stato membro  dell’autorità di controllo ospite.
  1. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un’autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo  Stato membro  dell’autorità di  controllo  ospite si assume la responsabilità del suo  operato,  compreso l’obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.
  1. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell’autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.
  1. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.
  1. Qualora sia prevista un’operazione congiunta e un’autorità di controllo non si conformi entro un mese all’obbligo di cui  al paragrafo 2,  seconda frase, del presente  articolo, le altre autorità  di  controllo  possono  adottare  misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell’articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d’urgenza da parte del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.

Sezione 2 – Coerenza

Articolo 63 – Meccanismo di coerenza

Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in  tutta  l’Unione, le autorità  di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.

Articolo 64 – Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

  1. Il comitato emette  un  parere  ove  un’autorità  di  controllo  competente  intenda  adottare  una  delle misure  in appresso. A tal  fine, l’autorità  di  controllo  competente  comunica  il progetto  di  decisione al comitato,  quando  la decisione:
  1. a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4;
  1. b) riguarda una questione di cui all’articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
  1. c) è finalizzata ad approvare i criteri per l’accreditamento di un organismo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3;
  1. d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione  dei dati di  cui all’articolo 46,  paragrafo 2,  lettera d), e all’articolo 28, paragrafo 8;

e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure f)  è finalizzata ad approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.

Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono  effetti in più di uno  Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un’autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all’assi­ stenza reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 62.

  1. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato  entro  un  termine di otto  settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non  abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.
  1. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato  tutte  le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una  sintesi dei fatti, il progetto  di decisione, i motivi che rendono  necessaria l’attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità  di controllo interessate.
  1. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:
  1. a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e
  1. b) l’autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.
  1. L’autorità di controllo competente si astiene dall’adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3.
  1. L’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando  un  modulo  standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.
  1. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l’autorità di controllo interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l’articolo 65, paragrafo 1.

Articolo 65 – Composizione delle controversie da parte del comitato

  1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:
  1. a) se, in un  caso di  cui all’articolo 60,  paragrafo 4,  un’autorità  di  controllo  interessata ha  sollevato un’obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità capofila o l’autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell’obiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;
  1. b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale;

c) se un’autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell’articolo 64.     In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.

  1. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata  entro  un  mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1  è motivata e trasmessa all’autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.
  1. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.
  1. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
  1. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l’autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.
  1. L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o  al responsabile del trattamento  e all’interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 66 – Procedura d’urgenza

  1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’articolo 60,  adottare  immediatamente misure provvisorie intese a produrre  effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione.
  1. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l’autorità di controllo può  chiedere un  parere d’urgenza o  una  decisione vincolante d’urgenza del comitato,  motivando  tale richiesta.
  1. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un’autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando  la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l’urgenza dell’intervento.
  1. In deroga all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione vincolante d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 67 – Scambio di informazioni

La Commissione può  adottare  atti di esecuzione di portata  generale per  specificare le modalità per  lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 3 – Comitato  europeo  per  la  protezione  dei  dati

Articolo 68 – Comitato europeo per la protezione dei dati

  1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità giuridica.
  1. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
  1. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
  1. Qualora, in  uno  Stato  membro,  più  autorità  di  controllo  siano  incaricate di  sorvegliare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
  1. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato  senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.
  1. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi  e  norme  applicabili a  istituzioni, organi, uffici e  agenzie dell’Unione che  corrispondono  nella sostanza a quelli del presente regolamento.

Articolo 69 – Indipendenza

  1. Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.
  1. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70, paragrafo 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

Articolo 70 – Compiti del comitato

  1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
  1. a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo;
  1. b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione  dei dati personali nell’Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
  1. c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa;
  1. d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all’articolo 17, paragrafo 2;
  1. e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente  regolamento e  pubblica linee guida, raccomandazioni e  migliori prassi al  fine di promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento;
  1. f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2;
  1. g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare l’ingiustificato ritardo di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali;
  1. h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui all’articolo 34, paragrafo 1;
  1. i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti d’impresa applicate, rispettivamente, dai  titolari  del trattamento  e  dai  responsabili del trattamento,  nonché  gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all’articolo 47;
  1. j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente  i  criteri e  i  requisiti dei trasferimenti di  dati  personali sulla base dell’articolo 49, paragrafo 1;
  1. k) elabora per  le  autorità  di  controllo  linee  guida  riguardanti  l’applicazione delle misure  di  cui  all’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 83;
  1. l) valuta l’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);
  1. m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2;
  1. n) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta e l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;
  1. o) effettua l’accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell’articolo 43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dell’articolo 43,  paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell’articolo 42, paragrafo 7;
  1. p) specifica i requisiti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 42;
  1. q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all’articolo 43, paragrafo 8;
  1. r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all’articolo 12, paragrafo 7;
  1. s) fornisce alla Commissione un  parere per  valutare l’adeguatezza del livello di protezione  in un  paese terzo o in un’organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo, o l’organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l’organizzazione interna­ zionale;
  1. t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 64,  paragrafo 1,  e sulle questioni presentate conformemente  all’articolo 64,  paragrafo 2,  ed emette decisioni vincolanti ai sensi dell’articolo 65, anche nei casi di cui all’articolo 66;
  1. u) promuove la cooperazione e l’effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;
  1. v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
  1. w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
  1. x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell’articolo 40, paragrafo 9; e
  1. y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell’ambito del meccanismo di coerenza.
  1. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell’urgenza della questione.
  1. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui all’articolo 93, e li pubblica.
  1. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l’articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 71 – Relazioni

  1. Il comitato redige una  relazione annuale  sulla protezione  delle persone  fisiche con  riguardo  al  trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
  1. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

Articolo 72 – Procedura

  1. Il comitato  decide a  maggioranza  semplice  dei  suoi  membri,  salvo  se  diversamente  previsto  dal  presente regolamento.
  1. Il comitato adotta  il proprio  regolamento interno  deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 73 – Presidente

  1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.
  1. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.

Articolo 74 – Compiti del presidente

  1. Il presidente ha il compito di:

a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno;

b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;

c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

  1. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.

Articolo 75 – Segreteria

  1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
  1. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
  1. Il personale del garante europeo della protezione  dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato  dal  presente  regolamento  è  soggetto  a  linee  gerarchiche separate  rispetto  al  personale  coinvolto  nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
  1. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
  1. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
  1. La segreteria è incaricata in particolare:
  1. a) della gestione ordinaria del comitato;
  1. b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
  1. c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
  1. d) dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
  1. e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
  1. f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
  1. g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

Articolo 76 – Riservatezza

  1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.
  1. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

CAPO  VIII – Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77 – Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

  1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
  1. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.

Articolo 78 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo

  1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o  extragiudiziale, ogni persona  fisica o  giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda.
  1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.
  1. Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.
  1. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all’autorità giurisdizionale.

Articolo 79 – Diritto  a  un  ricorso  giurisdizionale  effettivo  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento  o  del responsabile del trattamento

  1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
  1. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento  ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in  cui  l’interessato risiede abitualmente, salvo che  il titolare del trattamento  o  il responsabile del trattamento  sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri.

(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Articolo 80 – Rappresentanza degli interessati

  1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con  riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre  il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77,  78  e 79  nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.
  1. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un  interessato gode a  norma  del presente regolamento siano stati violati in  seguito al trattamento.

Articolo 81 – Sospensione delle azioni

  1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento  o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell’altro Stato membro per confermare l’esistenza delle azioni.
  1. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento  o dello stesso responsabile del trattamento  siano pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.
  1. Se tali azioni  sono  pendenti  in  primo  grado,  qualunque  autorità  giurisdizionale successivamente adita  può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita  per  prima  sia  competente  a  conoscere  delle domande  proposte  e  la  sua  legge consenta  la  riunione  dei procedimenti.

Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità

  1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
  1. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
  1. Il titolare  del  trattamento  o  il  responsabile  del  trattamento  è  esonerato  dalla  responsabilità, a  norma  del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
  1. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.
  1. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
  1. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 83 – Condizioni generali per inf liggere sanzioni amministrative pecuniarie

  1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inf litte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.
  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inf litte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se inf liggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
  1. a) la natura, la gravità e la durata  della violazione tenendo  in  considerazione la natura,  l’oggetto o  a  finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
  1. b) il carattere doloso o colposo della violazione;
  1. c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
  1. d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
  1. e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
  1. f) il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
  1. g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
  1. h) la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
  1. i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all’articolo 58,  paragrafo 2,  nei confronti  del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
  1. j) l’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell’articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell’articolo 42; e
  1. k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.
  1. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione ammini­ strativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave.
  1. In conformità del paragrafo 2,  la violazione delle disposizioni seguenti è  soggetta a  sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000  EUR, o per le imprese, fino al 2 %  del fatturato mondiale totale annuo  dell’esercizio precedente, se superiore:
  1. a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
  1. b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
  1. c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4;
  1. In conformità del paragrafo 2,  la violazione delle disposizioni seguenti è  soggetta a  sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000  EUR, o per le imprese, fino al 4 %  del fatturato mondiale totale annuo  dell’esercizio precedente, se superiore:
  1. a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
  1. b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
  1. c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;
  1. d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
  1. e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei f lussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, paragrafo 1.
  1. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l’inosservanza di un ordine da parte dell’autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 2,  è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000  EUR, o  per  le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
  1. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inf litte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
  1. L’esercizio da parte dell’autorità di controllo  dei poteri  attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.
  1. Se l’ordinamento giuridico dello Stato  membro  non  prevede sanzioni  amministrative pecuniarie, il  presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi  di  ricorso siano effettivi e  abbiano  effetto equivalente alle sanzioni  amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate  e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 84 – Sanzioni

  1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
  1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

CAPO  IX – Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 85 – Trattamento e libertà d’espressione e di informazione

  1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
  1. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri  prevedono  esenzioni  o  deroghe  rispetto  ai  capi  II  (principi), III   (diritti  dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni interna­ zionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche  situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.
  1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 86 – Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

I  dati personali contenuti  in documenti ufficiali in possesso di un’autorità  pubblica o  di un  organismo pubblico o privato per  l’esecuzione di un  compito  svolto nell’interesse pubblico possono  essere comunicati da tale autorità  o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono  soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti  ufficiali e il diritto  alla protezione  dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 87 – Trattamento del numero di identificazione nazionale

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identifi­ cazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale  o  qualsiasi altro  mezzo  d’identificazione d’uso  generale sono  utilizzati soltanto  in  presenza  di  garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente al presente regolamento.

Articolo 88 – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro

  1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
  1. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
  1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1  entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 89 – Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

  1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica o  a fini statistici è soggetto a  garanzie adeguate per  i diritti e le libertà dell’interessato, in  conformità  del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.
  1. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
  1. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15,  16,  18,  19,  20  e 21,  fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
  1. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 90 – Obblighi di segretezza

  1. Gli Stati membri possono  adottare  norme  specifiche per  stabilire i  poteri  delle autorità  di  controllo  di  cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono  soggetti, ai sensi del diritto  dell’Unione o  degli Stati membri  o  di norme  stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione  dei dati personali e l’obbligo di segretezza. Tali norme  si applicano solo ai dati personali che  il titolare del trattamento  o  il responsabile del trattamento  ha  ricevuto o  ha  ottenuto  in  seguito a un’attività protetta da tale segreto professionale.
  1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme  adottate  ai sensi del paragrafo 1  al più  tardi entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 91 – Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

  1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.
  1. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

CAPO X – Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 92 – Esercizio della delega

  1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
  1. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.
  1. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno  successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta  ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata.  Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
  1. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e alConsiglio.
  1. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro  notificato o  se, prima  della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo  che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 93 – Procedura di comitato

  1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
  1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
  1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO XI – Disposizioni finali

Articolo 94 – Abrogazione della direttiva 95/46/CE

  1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.
  1. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  istituito  dall’articolo 29  della direttiva 95/46/CE  si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 95 – Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comuni­ cazione nell’Unione, per quanto  riguarda le materie per  le quali sono  soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Articolo 96 – Rapporto con accordi precedentemente conclusi

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano  il trasfe­rimento  di  dati  personali  verso  paesi terzi  o  organizzazioni  internazionali conclusi dagli Stati membri  prima  di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell’Unione applicabile prima di tale data.

Articolo 97 – Relazioni della Commissione

  1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.
  1. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1,  la Commissione esamina, in particolare, l’applicazione e il funzionamento:
  1. a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o  organizzazioni internazionali, con  particolare riguardo alle decisioni adottate  ai sensi dell’articolo 45,  paragrafo 3,  del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
  1. b) del capo VII su cooperazione e coerenza.
  1. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
  1. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
  1. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.

Articolo 98 – Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione  dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione  uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

Articolo 99 – Entrata in vigore e applicazione

  1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  1. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per il Parlamento europeo – Il presidente SCHULZ – Per il Consiglio – Il presidente J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

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