Corrispettivo “Cmor” in bolletta… cosa è?

CMOR… ma cos’è?

Il Corrispettivo Cmor è un indennizzo introdotto dall’ARERA che garantisce alle società di vendita di luce e gas il recupero dei crediti non riscossi, mediante un sistema di indennizzo con addebito in bolletta da parte del nuovo gestore.

 

Si applica quando un cliente finale, nel mercato libero, decide di passare a un nuovo fornitore di energia ma ha una morosità pregressa verso il vecchio fornitore.

 

Il corrispettivo Cmor è un indennizzo dovuto al fornitore, se prima del passaggio a quello nuovo, l’utente risulta moroso nei confronti del primo delle ultime tre mensilità.

Il corrispettivo Cmor viene quindi indicato nella bolletta del nuovo fornitore, per consentire a quello precedente, rimasto insoddisfatto, di recuperare quanto non ancora riscosso.

Indennizzo che può essere addebitato nella bolletta del nuovo gestore a condizione che l’importo sia pari o superiore a 10 euro (la disciplina del Cmor e del suo funzionamento è contenuta in particolare nella Delibera Arera n. 593/2017/R)

 

Appare evidente che il corrispettivo Cmor è stato introdotto per tutelare il precedente fornitore. Nel mercato libero odierno ogni consumatore ha infatti la possibilità di passare da un fornitore a un altro con una maggiore libertà rispetto a quanto avveniva in passato. Questo, se da un lato, ha stimolato la concorrenza, dall’altro ha aperto le porte a problemi, come quello di usare il trucchetto del passaggio da un gestore a un altro per evitare di pagare le ultime bollette, noto come “turismo energetico“.

Ora, è evidente che, se il gestore è a credito di somme assai modeste, non ha alcun interesse ad agire in giudizio per recuperarle, non solo per i costi da sostenere ma anche per i tempi, spesso troppo lunghi.

 

Da qui l’introduzione dell’indennizzo Cmor, che però non è applicabile a tutti i tipi di utenze.

Il Cmor si applica infatti alle seguenti tipologie di utenze:

  • elettriche a bassa tensione
  • domestiche di gas naturale
  • domestiche condominiali con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
  • usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno

Come viene calcolato il CMOR?

Ai fini del calcolo Cmor possono essere prese in considerazione le bollette non pagate, che però hanno contabilizzato consumi negli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura.
Il calcolo quindi viene eseguito dal fornitore e il suo valore è rapportato, per ogni credito, alla stima della spesa di due mensilità sostenuta per l’erogazione al consumatore finale moroso. In ogni caso non c’è un importo massimo stabilito per legge, inoltre è prevista la possibilità di sommare all’indennizzo un precedente Cmor fatturato al cliente e non riscosso.


Come appare in bolletta?

L’indennizzo Cmor viene indicato nella bolletta del nuovo gestore. In particolare questa voce di costo è rinvenibile nella sezione “altre voci comprese nella bolletta elettrica” con un’apposita dicitura da cui emerge chiaramente l’addebito del precedente fornitore, a titolo di indennizzo, per una o più bollette non pagate.


Cosa fare se il CMOR non è dovuto?

Può naturalmente accadere che il Cmor sia addebitato in bolletta a un utente che invece è stato regolare nel pagamento di tutte le bollette del precedente fornitore. In questo caso la prima cosa da fare è di presentare un reclamo formale al fornitore via Pec, a mezzo raccomandata o a mezzo fax, perché danno la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione ricevuta dall’altra parte.

La risposta al reclamo deve giungere nel termine di 40 giorni. Se questa non è soddisfacente o non arriva nel termine suddetto è necessario rivolgersi all’Autorità per l’Energia, anche se non è detto che Arera apra un procedimento nei confronti del gestore di luce e gas, limitandosi a verificare se il reclamo è fondato o meno.

L’ultima strada percorribile è la richiesta di una consulenza a un’associazione dei consumatori.


 

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