Procedure prestazioni Gas Metano 

secondo le disposizioni dell’A.E.E.G.S.I

 

Le Società di Distribuzione si debbono attenere alle disposizioni RQDG (Parte I del Testo Unico  della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019) della Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas.

Tutte le prestazioni sono trasmesse da A.S.M. alle Società di Distribuzione Locali entro 2 giorni lavorativi dalla data della Richiesta da parte del Cliente.

Appuntamenti: se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per effettuare altre prestazioni è necessaria la presenza del Cliente, il distributore dovrà concordare con lui un appuntamento.

Se il Cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal calcolo del tempo di esecuzione della prestazione. Se l’appuntamento concordato o quello posticipato su richiesta del cliente non vengono rispettati a causa della mancata presenza del Cliente, il calcolo del tempo inizia dal momento in cui il cliente fissa un nuovo appuntamento con il distributore. Il venditore non può addebitare costi al Cliente se questi non è presente all’appuntamento concordato.

Per gli appuntamenti è prevista una fascia di puntualità, indicata dal distributore, che non può superare le 2 ore. Se per responsabilità del distributore l’orario dell’appuntamento non viene rispettato (ossia il distributore non si presenta o si presenta prima o dopo la fascia indicata) il Cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) deve ricevere un indennizzo automatico di 35 €.


Interruzione di servizio: le interruzioni possono essere con preavviso e senza preavviso.

Le interruzioni con preavviso sono  quelle – di solito dovute all’esecuzione di interventi programmati di manutenzione della rete di distribuzione – precedute da un preavviso ai Clienti coinvolti. In questi casi, l’Autorità ha stabilito che i distributori debbano avvisare i clienti interessati con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, specificando nella comunicazione la data di pubblicazione del preavviso, la data l’ora e la durata prevista per l’interruzione. Le interruzioni senza preavviso sono quelle che non ricadono nella definizione di interruzione con preavviso e quelle in cui il distributore territorialmente competente non rispetta il tempo minimo di preavviso.


(PN1) Richiesta di nuovo allacciamento: Se il Cliente desidera effettuare l’allacciamento ma non è interessato a sottoscrivere un contratto di fornitura di gas, deve rivolgersi al distributore territorialmente competente.

Se invece la Richiesta è finalizzata alla successiva attivazione della fornitura, il Cliente finale deve rivolgersi ad un venditore per stipulare il contratto di fornitura e presentare la Richiesta di allacciamento e attivazione.

Il Richiedente sarà contattato da ASMGAS per prenderne visione e accettarlo o meno. Solo dopo il pagamento corrispondente all’ importo del preventivo, sarà inoltrata la richiesta di esecuzione della prestazione all’Azienda di Distribuzione Locale.

La tempistica per i nuovi allacciamenti prevede cheper i lavori semplici il distributore deve comunicare il preventivo al Cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, per lavori complessi entro 30 giorni lavorativi

Il preventivo è un’offerta irrevocabile che ha validità per almeno 3 mesi. Sono considerati: lavori semplici, la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del Cliente, dell’impianto di proprietà del distributore, eseguite con un intervento limitato all’allacciamento in bassa pressione ed eventualmente al contatore – lavori complessi, la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del Cliente, dell’impianto di proprietà del distributore in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici, cioè tutti i casi in cui il distributore debba intervenire, ad esempio, sulla condotta stradale. La richiesta di allacciamento può essere presentata utilizzando i canali e con le modalità resi disponibili dal venditore prescelto o, nei casi previsti, dal distributore, tra cui: di persona agli sportelli fisici – mediante richiesta telefonica al Servizio Clienti – inviando richiesta scritta a mezzo sito web, posta, fax o e-mail.

I dati indispensabili per la Richiesta di allacciamento sono almeno: ubicazione del (o dei) punto di riconsegna del gas – dati identificativi del cliente finale  (nome e cognome, codice fiscale ecc.) – potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare (è importante per la scelta del tipo di contatore) – categoria d’uso del gas – per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto.


(E01) Esecuzione del preventivo. Il distributore deve realizzare l’allacciamento che comporta lavori semplici entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo.

Questo è considerato accettato nel momento in cui il Cliente paga il contributo d’allacciamento oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione stessa. 

Se per cause imputabili al distributore, l’allacciamento con lavori semplici avviene oltre il tempo previsto, il Cliente domestico (di norma dotato di un contatore fino alla classe G6) deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 €, se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito di 70 €, se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito di 105 €.

In caso di lavori complessi, il distributore deve realizzare l’allacciamento entro 60 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo. Il preventivo è considerato accettato nel momento in cui il Cliente paga il contributo d’allacciamento oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione stessa. Se non completa i lavori entro 60 giorni lavorativi, il distributore deve comunicare a chi ha richiesto l’allacciamento il nome del responsabile dei lavori e i tempi previsti per il loro completamento. In questo caso non sono previsti indennizzi se l’allacciamento viene eseguito oltre il tempo dovuto.

Se con l’allacciamento è richiesta anche l’attivazione, i tempi di quest’ultima decorrono da quando il distributore riceve dal cliente la documentazione prevista per l’accertamento documentale della sicurezza dell’impianto, completa e regolarmente compilata. I tempi previsti per la realizzazione dell’allacciamento e per l’attivazione della fornitura nel caso in cui il Cliente debba eseguire dei lavori o ottenere autorizzazioni poste a suo carico (ad esempio, quando sono necessarie autorizzazioni condominiali), decorrono dal momento in cui il Cliente completa tali attività, purché siano state tutte indicate nel preventivo. Il conteggio delle tempistiche, inoltre, viene sospeso per il tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni per poter eseguire il lavoro – tipicamente quelle che devono essere richieste ad Enti pubblici – purché il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo.


(A40) Attivazione di un nuovo contatore. Con la Delibera 40/04 e sue successive modifiche, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha stabilito le regole delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a Gas e quindi le procedure da seguire per poter attivare un nuovo impianto d’utenza. Realizzato l’impianto, il Cliente potrà sottoscrivere un contratto di fornitura gas con l’A.S.M. All’atto della stipula del contratto, saranno forniti i due modelli necessari a richiedere l’attivazione della fornitura: l’Allegato H e l’Allegato I. Il modulo Allegato I dovrà essere compilato dall’installatore, che lo restituirà al Cliente finale, corredato degli  “allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità”. Questa documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall’Azienda distributrice per verificare se l’impianto a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza e nel caso di esito positivo la fornitura sarà attivata entro 10 giorni lavorativi. Se per cause imputabili al distributore, l’attivazione avviene oltre il tempo previsto, il Cliente domestico (di norma dotato di un contatore fino alla classe G6) deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 €, se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito di 70 €, se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito di 105 €. 


(A01) Subentro su un contatore. Il subentro su un contatore di Gas Metano, pone la condizione che, ove richiesta la connessione, ci sia un contatore installato e collegato alla rete, in pratica, l’Azienda di Distribuzione Locale ha disattivato il contatore al precedente intestatario, l’Utente può verificare questo status verificando che ci sia il “Sigillo” sulla manetta di ingresso del gas al misuratore, o comunque che non ci sia erogazione del metano nell’impianto interno dei locali. Il “PDR”, cioè il punto di riconsegna della fornitura, non è rilevabile dal richiedente a meno che comunicatogli dal precedente inquilino o dal proprietario dell’immobile in possesso di documentazione attestante tale riferimento (fattura della società di vendita). Diversamente il numero del contatore è indispensabile a A.S.M. per eseguire la richiesta di subentro, tale codice è facilmente rilevabile, in quanto stampato sul frontespizio del misuratore, la fornitura sarà attivata entro 10 giorni lavorativi.

Se per cause imputabili al distributore, l’attivazione avviene oltre il tempo previsto, il Cliente domestico (di norma dotato di un contatore fino alla classe G6) deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 €, se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito di 70 €, se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito di 105 €.  Non è possibile subentrare su un contatore “Sospeso” per morosità del precedente intestatario, A.S.M. potrà rendere noto tale status al Richiedente, solo a seguito della mancata esecuzione della prestazione da parte dell’ Azienda di Distribuzione con la motivazione: “Utenza Sospesa per Morosità” e in carico ad altra Società di Vendita.


(TMV) Voltura di Utenza per un contatore. Il subentro per voltura su un contatore di Gas Metano, pone la condizione che, ove richiesta la prestazione, ci sia un contatore installato e collegato alla rete, in pratica, “Attivo” e ci sia inoltre il consenso del precedente intestatario Cliente di A.S.M. – L’esecuzione della prestazione è solo di carattere amministrativo e non tecnico, pertanto non ci saranno interruzioni di fornitura. Non è possibile subentrare su un contatore con morosità del precedente intestatario, fin tanto che lo stesso non regolarizza la Sua posizione amministrativa. La richiesta di voltura sarà trasmessa al SII (Sistema Informativo Integrato) da A.S.M. entro 2 giorni lavorativi, che a sua volta, deve provvedere ad inviarne comunicazione al distributore competente.

(Switch) Richiesta di passaggio della fornituraASMGAS.

La richiesta sarà inoltrata da ASMGAS alla Sua attuale Società di Vendita, in attuazione della Direttiva UE n°54 del 26 giugno 2003 in materia di liberalizzazione del settore dell’energia elettrica e del gas. La richiesta di “Switch” deve essere effettuata dall’Utente entro tre giorni lavorativi prima del giorno 10 del mese, per A.S.M. sarà presa in carico dalla Società di Distribuzione locale a partire dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta, es. per una richiesta effettuata entro il giorno 10 del mese di gennaio il passaggio con ASMGAS avverrà i 1° Febbraio dello stesso anno. Sarà garantita comunque la continuità della fornitura gas fino al subentro di ASMGAS, che decorrerà dalla medesima data o, comunque, dalla prima data utile successiva. La lettura dei consumi sarà rilevata e comunicata ad A.S.M. dalla Società di Distribuzione locale.


(M01) Richiesta di modifica impianto La richiesta (gratuita e non impegnativa) va effettuata al proprio venditore o direttamente al distributore in caso di fornitura cessata e in assenza di contratto di fornitura attivo). Il distributore effettua, se necessario, un sopralluogo e invia al Cliente, attraverso il venditore o direttamente, un preventivo specificando se la prestazione richiede lavori semplici oppure lavori complessi e il costo previsto. Per i lavori semplici il distributore deve comunicare il preventivo al Cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta – per lavori complessi entro 30 giorni lavorativi. 

Per i Clienti dotati di contatore fino alla classe G25, il distributore deve realizzare lo spostamento che comporta lavori semplici entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo,  in caso di lavori complessi , il distributore deve realizzare la prestazione entro 60 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo. Il preventivo è considerato accettato nel momento in cui il Cliente paga il contributo previsto oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione  stessa.

Se per cause imputabili al distributore il preventivo viene messo a disposizione al cliente o al venditore oltre il tempo previsto, il Cliente con contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 € se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito di 70 €, se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito di 105 €, per i contatori tra la classe G10 e G25 e per quelli dalla classe G40 l’indennizzo base è rispettivamente di 70 € e di 140 €.

Gli indennizzi sono corrisposti dal distributore al richiedente la prestazione entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo previsto dallo standard quando la prestazione non è stata effettuata. Se il distributore non versa l’indennizzo entro 6 mesi dalla data effettiva di esecuzione della prestazione, l’indennizzo dovuto è triplicato. L’indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi. Se la prestazione non viene eseguita, il calcolo dei sei mesi parte dal triplo del tempo standard fissato. L’indennizzo, con le stesse moltiplicazioni e tempistiche, spetta se per cause imputabili al distributore il lavoro semplice (non invece anche quello complesso) viene eseguito oltre Il tempo previsto.


Intervento per sospensione / (RTi) Riattivazione della fornitura derivante da un potenziale pericolo (40/14) Intervento per riattivazione della fornitura a seguito di sospensione  da parte dell’Azienda di distribuzione locale per un potenziale pericolo (per la pubblica incolumità) dovuto a fughe del gas metano, per ottenere la riattivazione, il Cliente deve presentare richiesta al distributore insieme con l’attestazione RTi (Rapporto Tecnico d’impianto per riattivazione impianto) dell’esecuzione di messa a norma dell’impianto. La fornitura deve essere riattivata entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento dell’attestazione (RTi) d’avvenuta messa a norma dell’impianto da parte del venditore. Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il Cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 deve automaticamente ricevere un indennizzo di 30 €.


(V01) Richiesta di verifica del contatore Il Cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare una Richiesta di verifica al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso.Visto che la verifica ha dei costi, il venditore li comunica prima al Cliente, che dovrà confermargli la Richiesta. La verifica viene effettuata dal distributore e può avvenire, previo appuntamento con il Cliente nel luogo dove è installato il contatore o presso un laboratorio qualificato.

In questo caso il distributore rimuove il contatore e lo sostituisce. Il distributore, una volta ricevuta la Richiesta da parte del venditore, effettua la verifica del contatore e mette a disposizione del venditore il relativo resoconto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta. Se per responsabilità del distributore la verifica non viene effettuata nella tempistica stabilita, il Cliente con contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 €,  se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito di 70 €, se viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito di 105 €. Per i contatori tra la classe G10 e G25 e per quelli dalla classe G40 l’indennizzo base è rispettivamente di 70 € e di 140 €. Se il distributore non versa l’indennizzo entro 6 mesi dalla data effettiva di esecuzione della prestazione, l’indennizzo dovuto è triplicato. L’indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi. Se la prestazione non viene eseguita, il calcolo dei sei mesi parte dal triplo del tempo standard fissato (in questo caso, 60 giorni lavorativi da quando il distributore ha avuto al richiesta).

Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, o di guasto o rottura che non consente la determinazione dell’errore, il distributore: ricostruisce i consumi registrati erroneamente – entro 15 giorni lavorativi dall’invio del resoconto della verifica, trasmette al venditore l’informativa relativa alla metodologia  di ricostruzione utilizzata – non addebita alcun costo per la prestazione. Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, il distributore addebita al venditore (che a sua volta addebita al cliente): un importo non superiore a 5 euro nei casi in cui il  bollo metrico del contatore sia scaduto o il contatore non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa – l’importo previsto dal prezzario pubblicato sul proprio sito internet in tutti gli altri casi. Per quanto riguarda il bollo metrico, si considera scaduto quando la differenza tra l’anno indicato sul bollo stesso (in sede di verificazione prima della sua immissione in commercio) e l’anno in cui il cliente richiede la verifica è superiore a 15 anni. Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio specializzato. Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio qualificato e l’ultima lettura validata e non contestata dall’utente. In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti. Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri  definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto. Quando la verifica non consente di determinare l’errore del misuratore (anche per il tipo di guasto, ad esempio se il contatore è fermo), il distributore deve coinvolgere il cliente nell’individuazione del volume di ricalcolo dei consumi, tenendo conto di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo nel periodo oggetto di ricostruzione. Anche nei casi di accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell’errore: se il bollo metrico è scaduto, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, la ricostruzione non può essere effettuata e restano a carico del distributore tutti i consumi in più non registrati- il distributore che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle letture, non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto per la periodicità di lettura.


(S01)  Richiesta sostituzione contatore Il distributore può cambiare il contatore, oltre che per eseguire la verifica, ad esempio a seguito di chiamate per pronto intervento. I distributori gas stanno inoltre seguendo un piano di sostituzione programmata dei contatori tradizionali con contatori di nuova generazione abilitati alle funzionalità di telelettura e tele gestione. Più in particolare, attraverso sistemi di telecomunicazione  i nuovi contatori permettono di effettuare a distanza la rilevazione dei consumi ed interventi tecnici, senza più le criticità conseguenti alla necessità per il personale incaricato di accedere fisicamente nel luogo di ubicazione del contatore e, talvolta, alla impossibilità di effettuare la lettura dei consumi o l’intervento tecnico per l’inaccessibilità dello stesso. L’installazione dei contatori di nuova generazione avviene secondo piani di attuazione stabiliti dalle delibere dell’Autorità in base alle diverse classi dei contatori stessi e al numero dei clienti finali del distributore. Nei casi di sostituzione programmata il distributore deve inviare al cliente almeno due comunicazioni: almeno un mese prima informa il Cliente del periodo di sostituzione o adeguamento del contatore ai nuovi requisiti previsti dall’Autorità, delle modalità con cui il cliente stesso verrà a sapere la data precisa di sostituzione o adeguamento e di come verrà ripianificato l’intervento nel caso in cui non andasse a buon fine alla data inizialmente indicata – contestualmente alla comunicazione della data di sostituzione o adeguamento, informa il Cliente che ha il diritto di chiedere, se lo ritiene opportuno, la verifica del contatore entro 15 giorni solari dalla sua sostituzione. Inoltre, in tali comunicazioni deve: essere riportato il significato delle informazioni presentate sul display del nuovo contatore- precisato che l’adeguamento o sostituzione del contatore o il suo spostamento per esigenze del distributore non comporta costi a carico del cliente – segnalato al Cliente che, quale funzione aggiuntiva, può richiedere di avere a disposizione i suoi consumi di gas tramite internet o tramite una specifica interfaccia del contatore; tale funzione può avere un costo aggiuntivo e viene attivata dal distributore entro 60 giorni dalla richiesta. Nei casi di sostituzione diversa dalla sostituzione programmata e da quella che può avvenire a seguito di richiesta di verifica del Cliente, il distributore, oltre a redigere il verbale delle operazioni di sostituzione e conservarlo per i cinque anni successivi, deve garantire la corretta conservazione del gruppo di misura per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione, nonché informare il Cliente finale che, tramite il proprio venditore ha la facoltà di richiedere la verifica del gruppo di misura entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione.


(D01) Richiesta disdetta fornitura Gas Metano. La richiesta sarà evasa solo a condizione che i pagamenti risultino regolari. La disdetta sarà effettiva a far data dalla comunicazione all’A.S.M,, da parte della Distribuzione, dello stacco con relativa lettura dei consumi pertanto sarà calcolata la fattura di chiusura e la bolletta finale sarà inviata al nuovo recapito indicato. Nel caso in cui la società di distribuzione non sia in grado, per motivi non a questa imputabili, di eseguire l’intervento tecnico (es.: contatore interno, cliente non presente all’appuntamento, ostacolo all’accesso al contatore come cantiere in corso, automezzi che impediscono l’accesso, ecc.) il contratto rimane attivo a nome del Cliente intestatario e pertanto unico responsabile dei consumi, si consiglia quindi di accertarsi che l’intervento richiesto sia andato a buon fine. La disattivazione da parte del distributore deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.


[Richiesta agevolazioni fiscali Gas Metano. Le forniture di gas naturale sono soggette all’accisa e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale. Aliquote ridotte o esenzioni sono previste in alcuni casi, come esplicitato nella pagina Agevolazioni Fiscali Gas. Per la validità delle richieste, ogni dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario.


Assicurazione dei clienti finali civili del gas Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.