Regolamento fornitura di gas metano

Società Trasparente/prevenzione della corruzione/accesso civico/dati ulteriori/trasparenza commerciale/regolamenti/albo fornitori/fornitura energia elettrica/pubblica illuminazione/servizi cimiteriali/fornitura temporanea E.E. aree cimiteriali

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL GAS METANO

 ART.  1 – Oggetto

 L’Azienda Speciale A.S.M. (in seguito denominata A.S.M.) provvede, ai sensi del proprio statuto, alla fornitura del gas metano principalmente nel territorio del Comune di Pomigliano d’Arco nonché in altri Comuni limitrofi nella Provincia di Napoli, nel rispetto delle condizioni di fornitura previste dal presente regolamento ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e tariffarie. Il piano di sviluppo aziendale prevede l’espansione nelle altre province della Regione Campania. Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. L’Utente ha diritto di chiederne copia gratuita all’atto della stipula del contratto.

ART.  2 – Usi del gas

Il gas, metano, è fornito per uso domestico, riscaldamento, industriale e altri usi. Si considera:

  • uso domestico l’utilizzo del gas per impieghi di cottura cibi e per la produzione di acqua calda;
  • uso riscaldamento l’utilizzo del gas per uso riscaldamento;
  • uso industriale l’utilizzo del gas per processi produttivi e di laboratorio;
  • altri usi l’utilizzo del gas per usi diversi dai precedenti.

ART.  3 – Punto di consegna e diversa collocazione dei misuratori

Il punto di consegna della fornitura è l’apparecchio di misura del gas. Il tipo, la portata e l’ubicazione degli apparecchi di misura sono stabiliti dalla Società di Distribuzione in relazione alla tipologia della fornitura e nel rispetto delle norme UNI-CIG, e mette a disposizione dell’Utente gli schemi tecnici necessari per la corretta collocazione degli appositi apparecchi di misura. Spetta all’Utente l’onere della realizzazione della nicchia o della cassetta di protezione nonché della custodia dell’apparecchio di misura (in luogo sgombro da materiali e facilmente accessibile al  personale addetto alla lettura ed alle ispezioni di controllo). Nel caso in cui l’Utente voglia modificare la disposizione o l’uso dei locali in cui è collocato il misuratore, deve darne immediata comunicazione all’A.S.M., la quale provvederà ad inoltrare la richiesta alla Società di Distribuzione, la stessa rilascerà un preventivo di spesa per l’Utente. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento degli apparecchi di misura, l’Utente deve darne immediato avviso all’A.S.M. E’ riserva della Società di Distribuzione di provvedere, per esigenze di servizio, alla sostituzione degli apparecchi di misura in qualsiasi momento, con altri di tipo anche diverso e di cambiare, per ragioni di sicurezza, la loro ubicazione. In questo ultimo caso l’Utente dovrà, se necessario, provvedere a proprie spese e cura alla ripresa dell’impianto interno, fatta salva la facoltà di recesso dal contratto.

 ART.  4 – Apparecchi di misura in batteria

Gli apparecchi di misura a servizio di nuovi fabbricati con più di un appartamento dovranno essere installati in “batteria” collocati nel luogo più idoneo stabilito dalla Società di Distribuzione.

 ART.  5 – Proprietà degli impianti e responsabilità per custodia

Gli impianti e le reti, fino al misuratore incluso, sono di proprietà esclusiva della Società di Distribuzione anche se realizzati in tutto od in parte con il contributo di terzi. Tali impianti potranno essere utilizzati dalla Società di Distribuzione anche per altre forniture, senza che ciò comporti diritto alcuno per l’Utente o per il proprietario dell’immobile, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere. L’Utente deve consentire il libero accesso alla proprietà privata per permettere l’esecuzione di operazioni di servizio, di manutenzione o modifica degli impianti e reti di proprietà. L’Utente, comunque, è responsabile, secondo le norme sulla custodia, degli impianti di misura, quando questi siano posti in luoghi di sua esclusiva proprietà o disponibilità.

ART.  6 – Impianti interni  Obblighi

L’impianto posto a valle dell’apparecchio di misura è di proprietà dell’Utente, che ne cura la posa e la manutenzione, affidandone la realizzazione ad installatori abilitati, secondo le norme della buona tecnica. Gli impianti e gli apparecchi dell’Utente devono essere conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed alle vigenti norme UNI-CIG. In particolare l’impianto di proprietà dell’Utente deve essere conforme alle disposizioni del Decreto del Ministero degli Interni 12.04.1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, ove applicabili). L’effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, prima del collocamento dell’apparecchio di misura, della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica, rilasciata da soggetto abilitato ai sensi della Deliberazione 40/2014/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. Analoga dichiarazione deve essere presentata all’ASM ogni qualvolta l’Utente apporti modifiche agli impianti interni. La dichiarazione di conformità, nel caso in cui non sia già acquisita agli atti dall’ASM, dovrà essere prodotta anche in caso di stipula di nuovo contratto per subentro d’utenza. Per gli impianti di potenzialità superiore ai 116Kw (100.000 Kcal/h), soggetti al controllo di prevenzione incendi, dovrà essere prodotto da parte del proprietario il “certificato di prevenzione incendi” rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART.  7 – Modifiche agli impianti interni – Inadempimento e consequenziale sospensione del servizio – Ripartizione spese

 La Società di Distribuzione può richiedere in qualsiasi momento le modifiche necessarie per il corretto funzionamento degli impianti interni e l’Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo stabiliti. In caso di inadempienza la Società di Distribuzione ha la facoltà di sospendere l’erogazione del gas finché l’Utente non abbia provveduto a quanto prescritto. Egli non può reclamare danno o considerarsi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali, salvo l’esercizio del diritto di recesso. L’Utente darà preventiva comunicazione a l’A.S.M. nel caso in cui intenda apportare modifiche: al locale ove collocato il misuratore; alla destinazione d’uso del locale medesimo; all’impianto interno; al tipo ed al numero degli apparecchi di utilizzo del gas che possano incidere sulle caratteristiche della fornitura. La Società di Distribuzione, per la parte di sua competenza, provvederà, a spese dell’Utente, a quanto necessario per adeguare l’impianto di derivazione d’utenza (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze conseguenti alle modifiche sopraindicate.

ART.  8 – Condizioni generali

La fornitura avviene in seguito alla stipulazione del contratto di somministrazione ed è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento, da quelle emanate da Enti ed Organi Pubblici e da eventuali condizioni speciali contenute nel contratto di utenza. La Società di Distribuzione si riserva la facoltà di modificare le norme e le condizioni che regolano il rapporto di fornitura per oggettive esigenze di razionalizzazione o di miglioramento del servizio, avendo cura di dare adeguata pubblicità alle modifiche stesse, fermo restando la possibilità per l’Utente di recedere dal contratto. L’A.S.M. redige inoltre  una Carta dei Servizi in cui, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 18/09/1995 “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi del settore gas” e nel rispetto  del T.U.E.L. D.lgs n 267 del 18/08/2000, fissa i principi fondamentali e gli strumenti a tutela dell’Utente.

 RT.  9 – Richiesta di allacciamento

Per ottenere un nuovo allacciamento, od una variazione di allacciamento già esistente, l’interessato deve richiedere il preventivo agli uffici aziendali; esso avrà validità di mesi tre. L’esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative fissate dalla Società di Distribuzione, agli adempimenti conseguenti la stessa provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e nel  rispetto di quanto stabilito dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.

 ART.  10 – Richiesta di fornitura

Per ottenere la fornitura del gas l’interessato deve presentare domanda all’A.S.M. indicando le proprie generalità, il codice fiscale, l’ubicazione della fornitura,  gli eventuali titoli di legittimazione e l’uso che intende fare del gas. L’A.S.M. si riserva di accettare o respingere motivatamente la richiesta.

ART.  11 – Contratto di somministrazione – Responsabilità per danni

 L’impegno alla somministrazione del gas inizia dalla data di stipula del contratto ed i relativi diritti ed obblighi delle parti decorrono dal giorno della posa dell’apparecchio di misura, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno dell’apertura dello stesso, se trattasi di riattivazione di utenza. Il contratto, che deve essere intestato al proprietario dell’unità immobiliare od all’effettivo consumatore, avrà la durata massima di un anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.

ART.  12 – Diverso utilizzo del gas

L’Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione. Ogni modifica negli utilizzi del gas deve essere preventivamente comunicata all’A.S.M., che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione od a stipulare un nuovo contratto, nonché all’applicazione della relativa tariffa, alla fatturazione dei consumi secondo i valori corretti ed all’effettuazione dei relativi conguagli. Nel caso in cui la variazione d’uso non sia stata comunicata dall’Utente, l’A.S.M. si riserva di sospendere la fornitura rimanendo impregiudicato il diritto di fatturare i consumi secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui l’Utente ha apportato la modifica, da dimostrare con atti documentali, o, in alternativa, dal momento in cui è stata effettuata l’ultima lettura, sulla base dello storico dei consumi e/o di ogni altro elemento utile.

ART.  13 – Cessazione del contratto di fornitura – Obbligo di disdetta

L’Utente può disdire in qualsiasi  momento il contratto di fornitura indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la bolletta di conguaglio e chiusura. In seguito alla disdetta, la Società di Distribuzione provvederà all’interruzione dell’erogazione purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o, comunque, da cause ad essa non imputabili, inclusa l’impossibilità di accedere agli apparecchi di misura. Nel caso in cui l’Utente, per intervenuta vendita, locazione o abbandono dei locali, non provveda alla disdetta, dovrà comunque sostenere il costo relativo ai consumi registrati, anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso dell’impianto fino al momento dell’effettiva chiusura del contratto da parte dell’A.S.M.

ART.  14 – Cambiamento dell’intestazione del contratto o subentro – Indennità

 Il subentrante nella fornitura, prima dell’utilizzo della stessa, dovrà richiedere all’A.S.M. la voltura del contratto. L’inadempimento comporterà l’accollo degli obblighi derivanti dal precedente contratto e dal presente regolamento. Per il perfezionamento del contratto, l’Utente dovrà corrispondere all’A.S.M. la “indennità di voltura” nella misura prevista dalle norme integrative.

ART.  15 – Divieto di cessione del contratto – Sospensione per inadempimento

L’Utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il consenso dell’A.S.M. E’ fatto altresì divieto di rivendita del gas. Nel caso di inadempimento l’A.S.M. potrà sospendere la fornitura.

ART.  16 – Rilevazione dei consumi – Interruzione della fornitura – Addebiti di acconto – Contestazioni

L’unità di misura per la rilevazione dei consumi è il metro cubo (mc.). La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita dal personale dalla Società di Distribuzione con cadenza periodica e comunque almeno una volta all’anno. L’Utente ha facoltà di comunicare la lettura degli apparecchi di misura nei modi ritenuti più opportuni (telefono, fax, posta, presso gli sportelli A S.M, e-mail, sito web, numero verde, ecc.) con riserva dell’A.S.M. di verificarne l’attendibilità. L’A.S.M., in assenza di lettura o per addebiti di acconto, potrà determinare deduttivamente il consumo, sulla base delle medie storiche registrate dall’utenza o, eventualmente, sulla base degli importi addebitati per gli stessi periodi degli anni precedenti opportunamente adeguati in base alle tariffe in vigore. Qualora, per causa dell’Utente, non sia stato possibile eseguire più letture consecutive, l’A.S.M., previo avviso dell’Utente, disporrà l’interruzione della fornitura.

In caso di irregolare o mancato funzionamento dell’apparecchio di misura il consumo verrà determinato con i criteri sopra indicati oppure, in assenza dei consumi storici, sulla base dei consumi rilevati successivamente alla sostituzione dell’apparecchio di misura e/o di ogni altro elemento utile per analoghe tipologie d’uso. L’Utente, in caso errata fatturazione e/o eccessiva stima dei consumi riportati nella fattura di acconto potrà richiedere ad A,S,M, di effettuare il ricalcolo della bolletta prima della scadenza e comunque secondo le regole stabile dalla procedura di “ricalcolo”, in cui sono anche indicate le modalità di rimborso dell’importo in accredito dell’Utente. Nel caso di contestazioni riguardanti la correttezza degli addebiti, l’Utente dovrà provvedere in via prioritaria al pagamento della fattura alla scadenza fissata, con riserva di rivalsa nei confronti dell’A.S.M.

ART.  17 – Verifica apparecchi di misura

L’Utente potrà in ogni momento chiedere la verifica dell’apparecchio di misura con le modalità previste dalla Carta dei Servizi. In caso di esito positivo, ovvero qualora l’apparecchio di misura ecceda le tolleranze previste dalla legislazione vigente, la Società di Distribuzione si farà carico delle spese di verifica, sostituirà l’apparecchio di misura e rettificherà gli addebiti per i consumi comunicandoli all’A.S.M., dal momento della disponibilità di tali dati, l’A.S.M. analogamente adotterà le misure di rettifica secondo i criteri illustrati nel precedente art.16.

Nel caso in cui l’esito della prova sia negativo, le spese di verifica verranno addebitate all’Utente che ne ha fatto richiesta, nella misura prevista dalle “Norme integrative del regolamento per la distribuzione e fornitura del gas” che, allegate al presente, ne costituiscono parte integrante.

ART.  18 – Interruzione dell’erogazione – Responsabilità per danni

La Società di Distribuzione può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati al fine di evitare disservizi alla rete di distribuzione nonché di controllare l’osservanza delle condizioni contrattuali. Qualora venissero riscontrate gravi irregolarità o in caso di inadempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, che non siano pregiudizievoli per la sicurezza degli impianti, l’A.S.M., dopo aver contestato per iscritto i relativi addebiti all’Utente e decorso un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni dalla contestazione medesima senza che l’Utente abbia sanato la propria posizione, potrà interrompere l’erogazione.

La Società di Distribuzione potrà interrompere o limitare la somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire sulla rete di distribuzione. Tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della fornitura verranno comunicati all’Utente con congruo preavviso. La Società di Distribuzione disporrà l’immediata interruzione della fornitura del gas nel caso in cui l’impianto di adduzione, l’ubicazione dell’apparecchio di misura, nonché l’impianto interno dell’Utente non siano conformi alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti ed in caso di pericoli reali ed immediati per l’incolumità dell’Utente e/o di terzi.

L’A.S.M. e la Società di Distribuzione non assumono responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione di gas dovute a necessità di lavori, a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi e ad atto delle autorità.

ART.  19 – Tariffe di vendita –  Variazioni

Le tariffe in vigore, costituendo parte integrante del presente regolamento, rappresentano il corrispettivo del gas fornito dall’A.S.M. e sono determinate in applicazione delle norme vigenti. Oltre alle tariffe, l’Utente è tenuto a corrispondere le quote fisse, le imposte, le tasse. Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe e gli altri diritti potranno variare senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell’Utente.

ART.  20 – Anticipo a garanzia dei pagamenti

In considerazione del fatto che il pagamento delle bollette viene effettuato in via posticipata, l’Utente dovrà corrispondere un anticipo nella misura e con le modalità previste dalle allegate norme integrative. Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse. L’importo dell’anticipo verrà  restituito agli utenti che domicilieranno il pagamento delle fatture presso un istituto di credito autorizzato. Qualora, nel periodo di validità del contratto, l’anticipo dovesse risultare inadeguato, l’A.S.M.  si riserva la facoltà di modificarne l’ammontare.

In caso di morosità dell’Utente, l’A.S.M. potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. In caso di ripristino del rapporto contrattuale l’Utente dovrà ricostituire l’anticipo nella sua integrità. L’importo dell’anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto.

ART.  21 – Pagamento dei consumi

Ogni consumo di gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell’Utente. Il gas viene fatturato in ragione del consumo indicato dal gruppo di misura e rilevato dalla Società di Distribuzione. er il recapito delle bollette, l’A.S.M. non addebita le spese per il relativo servizio. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all’utente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dall’A.S.M. con separati documenti o mediante conguaglio nella bolletta successiva. Al ricevimento della fattura a domicilio, l’Utente dovrà effettuarne il pagamento entro la data di scadenza indicata. In caso di pagamenti oltre il termine fissato nella fattura, l’A.S.M. ha diritto di applicare una indennità per ritardato pagamento sull’importo dovuto pari a: tasso d’interesse stabilito dalla BCE + 3,50% su base annua.

Per le Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici o industrie, l’A.S.M. si riserva di fissare con specifici atti deliberativi le indennità da applicare nei casi di ritardato pagamento.

ART.  22 – Morosità- Sospensione della fornitura – Risoluzione contrattuale

L’A.S.M. si riserva la facoltà di sollecitare l’Utente moroso con lettere, anche raccomandate, addebitando allo stesso le spese postali sostenute. In caso di mancato pagamento, decorsi almeno 10 giorni di preavviso, l’A.S.M. ha comunque la facoltà di procedere alla sospensione dell’erogazione del gas con addebito all’Utente delle spese sostenute per l’operazione nella misura forfetaria stabilita nelle norme integrative. Il mancato pagamento, entro la scadenza, della fattura dove è addebitato il contributo di allacciamento od il corrispettivo dei lavori, comporterà l’immediata sospensione della fornitura. La Società di Distribuzione ha il diritto di suggellare o asportare l’apparecchio di misura nel caso di persistente insolvenza o quando l’erogazione del gas fosse stata riattivata abusivamente dall’Utente. L’Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima l’Utente non avrà estinto il suo debito per bollette scadute e provveduto al pagamento delle ulteriori spese sostenute dall’ASM per le azioni svolte a tutela dei propri diritti. Nel periodo di sospensione della fornitura per qualsiasi motivo decorreranno ugualmente le quote di servizio degli apparecchi di misura e controllo in quanto dovute. Decorsi tre mesi dall’interruzione della fornitura, il contratto si riterrà comunque risolto e la riattivazione dell’utenza sarà subordinata al pagamento di ogni suo addebito oltre all’accollo delle spese per la stipula del nuovo contratto. In ogni caso l’A.S.M. si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

ART.  23 – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utente

L’A.S.M. ha facoltà di risolvere il contratto o sospendere, con congrua motivazione, la fornitura ai sensi degli art.1564 e 1565 c.c..

ART.  24 – Contestazioni giudiziarie

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti la fornitura dei prodotti ed in generale all’esecuzione delle norme del presente Regolamento o delle tariffe, è quello di Nola.

ART. 25 – Tasse di bollo e Registro

Le spese di bollo e le tasse di qualsiasi genere inerenti e conseguenti alla fornitura del gas sono a carico dell’Utente.

ART. 26 – Validità – Efficacia retroattiva

Il presente regolamento è adottato da l’A.S.M. con decorrenza dal dì 1 gennaio 2008. Con l’approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline aziendali attinenti alla vendita del gas che vi fossero contrarie.

ART. 27 – Identificazione dei dipendenti

I dipendenti della Società di Distribuzione che svolgono servizi di verifica, letture e quant’altro debbono qualificarsi e essere muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell’espletamento delle loro funzioni. I dipendenti di A.S.M. oltre ad adottare le stesse procedure di riconoscimento, solo dopo aver contattato l’Utente e concordato l’appuntamento svolgeranno tali attività ove ubicata la fornitura.

ART.  28 – Trattamento dei dati personali dell’Utente

L’A.S.M. garantisce che i dati personali forniti dall’Utente siano trattati per esclusivi fini istituzionali. Tali elementi sono necessari per permettere la trascrizione delle bollette e/o fatture di spettanza. Ai sensi della Legge 31/12/1996 n° 675 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per l’A.S.M. di stipulare un regolare contratto di fornitura e, conseguentemente, di poter somministrare i servizi di cui è fornitrice. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza. L’Utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge anzi richiamata.

ART.  29 – Norme di sicurezza

A puro titolo informativo, e senza che ne derivi a l’A.S.M. alcuna responsabilità, si consiglia: quando non si adopera il gas, deve essere chiuso il rubinetto dell’apparecchio di misura; quando gli apparecchi di utilizzazione, collegati mediante tubi flessibili alle tubazioni fisse al muro, non vengono adoperati, deve essere chiuso il rubinetto terminale della tubazione a muro; quando, per l’odore che si spande nell’ambiente, vi sia da temere che possa esservi una fuga di gas, l’Utente deve arieggiare i locali, chiudere il rubinetto dell’apparecchio di misura e contattare un tecnico specializzato. L’Utente non dovrà in ogni caso accendere fiamme né provocare scintille da apparecchi elettrici se prima l’ambiente non è stato ben arieggiato.

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