Regolamento albo fornitori iscrizione A.S.M. Pomigliano d’Arco

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Regolamento Albo Fornitori e delle imprese di fiducia dell’Azienda Speciale A.S.M.  di cui all’art. 125 del d.lgs.163/06

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia dell’Azienda Speciale A.S.M. per le procedure di affidamento così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/06. L’albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al D.Lgs. 163/06 e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.

Art. 2 Ambito di applicazione

L’Albo dei fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, è applicato:

  1. a) in presenza di gare a trattativa privata, mediante interpello di più ditte;
  2. b) per gli affidamenti in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciari

Art. 3 Categorie merceologiche

L’albo è suddiviso per categorie merceologiche sulla base delle esigenze dell’Azienda Speciale A.S.M. Le tre categorie, dettagliate in allegato 1, sono cosi identificabili:

  • Forniture, identificato da una “F” iniziale, riservato ai fornitori di materiali e componenti di impianti e reti, di consumo, attrezzature, dotazioni di lavoro, etc.;
  • Servizi, identificato da una “S” iniziale, riservato alle prestazioni di manutenzione, servizi operativi, professionali, smaltimento e altri servizi d’azienda;
  • Lavori, identificato da una “L” iniziale, riservato agli esecutori di lavori edili per le attività connesse all’oggetto sociale.

Ogni categoria è poi organizzata in classi merceologiche al fine di individuare, in modo puntuale, le diverse attività svolte.

Art. 4 Iscrizione e Durata

L’iscrizione: è riservata a tutte le imprese (individuali e non) legalmente costituite – viene effettuata per categorie merceologiche – viene concessa per tre anni rinnovabili.

L’idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nel corso dell’iscrizione. I requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione possono essere oggetto di verifica da parte dell’Azienda Speciale A.S.M. in qualunque momento, anche in una fase successiva all’avvenuta iscrizione e nelle forme più opportune. Resta onere dell’impresa, pena l’esclusione dall’Albo e/o da eventuali procedure di aggiudicazione, dimostrare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, trasmesse all’Azienda Speciale A.S.M. in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni.

Per particolari Categorie o Classi Merceologiche i fornitori iscritti all’Albo potranno essere soggetti  a  processi  di  valutazione  e  rivalutazione  attraverso  l’acquisizione di  elementi  non espressamente previsti per l’iscrizione all’Albo. In tale evenienza l’iscrizione all’Albo comporta necessariamente la disponibilità a fornire tali elementi. L’Albo Fornitori è “istituzionalmente aperto”, quindi costantemente aggiornato alle richieste di iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti. L’aggiornamento dell’albo sarà pubblicato sul sito aziendale con cadenza annuale.

Art. 5 Domanda d’iscrizione

L’iscrizione ha luogo su domanda (Modello A e B) della ditta interessata e potrà essere inoltrata dalla data di pubblicazione del presente regolamento e durante l’intero periodo di validità dell’albo stesso. La ditta in sede d’iscrizione dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti  di seguito specificati. Dichiarazione relativa a: – tutti i titolari e/o legali rappresentanti dell’impresa – tutti i soci delle società in nome collettivo- tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice – tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nelle società a responsabilità limitata, società per azioni ed in accomandita per azioni – tutti coloro che operano in nome e per conto delle imprese di cui sopra – rilasciata in carta libera, nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i., dalla quale si attesti:

  • iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso gli albi professionali (da indicare numero e data di iscrizione);
  • assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  • inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
  • inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
  • inesistenza di  irregolarità, definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi relativi  al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
  • inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
  • inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  attinenti  l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione;
  • il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si richiede l’iscrizione.

Dichiarazione relativa a tutti i titolari e/o legali rappresentanti dell’impresa e i direttori tecnici dei lavori, rilasciata in carta libera, nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i., dalla quale si attesti: a) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 – b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale.

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

La ditta richiedente dovrà inoltre produrre ogni tre anni, pena l’automatica esclusione dall’Albo Fornitori e delle imprese di fiducia, dichiarazione in carta libera, rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale si attesti che i dati anagrafici e societari (ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, ecc.), non sono variati e che permangono i requisiti morali e professionali dichiarati in fase di iscrizione. Resta inteso comunque che la stessa ditta dovrà produrre ogni documentazione integrativa, sempre nelle medesime modalità, in caso di modifica dei suddetti dati.

La domanda d’iscrizione, così come tutte le successive comunicazioni ed integrazioni dovranno essere  inviate  all’Ufficio  Protocollo  dell’Azienda  Speciale  A.S.M.  via  Fiume,  64  –  80038 Pomigliano d’Arco (NA). Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000.

Art. 6  Effetti e validità dell’iscrizione

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/ 2006, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario. L’iscrizione all’albo fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa in ogni sua parte. Ove l’Azienda Speciale A.S.M. ritenga di avvalersi dell’albo ai fini dell’art. 125 del D.Lgs. 163/ 2006, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all’albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità. Gli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo sono individuati, relativamente ad ogni categoria, sulla base del criterio della rotazione con scorrimento sistematico seguendo l’ordine precostituito dalla data d’iscrizione.

Qualora in una classe merceologica non siano presenti soggetti in numero sufficiente al fine di assicurare una effettiva concorrenzialità, si procederà ad integrare i nominativi dell’albo con soggetti iscritti alla Camera di Commercio o si procederà comunque all’espletamento della gara ufficiosa, dando chiarimento dei motivi che hanno determinato tale deroga nel provvedimento di indizione o di aggiudicazione. Qualora dall’indicazione dell’oggetto della fornitura, servizio o lavoro non sia possibile risalire a una classe merceologica dell’albo, si procederà facendo riferimento a soggetti iscritti alla Camera di Commercio.

Tale criterio non deve costituire un rigido vincolo per l’Azienda Speciale A.S.M., che si riserva la facoltà di invitare alle procedure negoziali anche ditte non iscritte, ove ricorrano ragioni di convenienza e necessità. In relazione alla tipologia dell’appalto e previa opportuna motivazione, si potrà individuare la ditta da invitare, anche se non inclusa nell’Albo, e non invitare quelle ditte che, pur se iscritte, appaiono obiettivamente inadatte al tipo di prestazione richiesta. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d’invito.

Art. 7 Casi di sospensione dell’iscrizione

L’efficacia dell’iscrizione delle imprese all’albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell’Azienda e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori:

  1. siano denunciati all’autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale nonché per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
  2. abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.

Art. 8 Cancellazione dall’Albo.

L’iscrizione all’albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione di attività. Le imprese possono essere cancellate dall’albo fornitori e delle imprese di fiducia, a discrezione dell’Azienda Speciale A.S.M. qualora si verifichi una sola delle seguenti eventualità:

  1. siano state escluse da gare di amministrazioni statali – b. siano divenute carenti, a giudizio dell’azienda, dei requisiti per l’idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;

i loro rappresentanti e gli amministratori – c. siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale- risultino colpevoli di ripetute violazioni delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9 Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito informatico dell’Azienda Speciale A.S.M. (www.asmpomigliano.it), all’Albo Pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per la presentazione della domanda di iscrizione.

Art.10 Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che l’Azienda Speciale A.S.M. gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni: Dott.ssa Fiorina Alterio tel. 0818841083 int.23 – e-mail:  albofornitori@asmpomigliano.it – Dott.ssa Maria Desolina Suppa – Direttore Generale di A.S.M.

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